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Recepimento Direttiva UE 2019/1937 - La nuova legge italiana sul whistleblowing
A quasi un anno dal termine fissato dall’Unione Europea per recepire la Direttiva UE sul Whistleblowing (17 dicembre 2021), l’Italia è pronta ad attuare la normativa che tutela i whistleblower nel proprio ordinamento. Le aziende italiane pubbliche e private con più di 250 dipendenti sono chiamate ora a dotarsi di sistemi di segnalazioni in linea con i requisiti previsti dalla nuova normativa e rivedere i propri processi interni.
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L’arrivo della Direttiva sul Whistleblowing in Italia
Le misure a tutela dei segnalanti sono in vigore in Italia da anni (modello 231), ma sono presenti delle carenze che sono destinate ad essere affrontate dalla Direttiva UE sul Whistleblowing. L’Italia non ha rispettato il termine di attuazione e il processo di recepimento si è dimostrato tutt’altro che trasparente con le richieste di un’attuazione urgente sempre più forti.
- Il 2 agosto 2022, la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttiva europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021”. Tra le direttive europee si trovava la numero 1937 del 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (chiamata in breve “Direttiva Whistleblowing”).
- Il 10 settembre 2022 è entrata ufficialmente in vigore la legge recante delega al governo che prevedeva un nuovo termine per il recepimento della normativa, fissato a 90 giorni (10 dicembre).
- Venerdì 9 dicembre, a 24 ore dalla scadenza della legge delega e in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing.
Requisiti e obblighi previsti
L’atto, emanato dagli organismi comunitari nel 2019 e il cui termine di recepimento era scaduto il 17 dicembre dell’anno scorso, introduce importanti novità nel regime di tutela garantito a tutti coloro i quali segnalano un presunto illecito avvenuto all’interno di un’organizzazione (chiamati con il termine inglese “whistleblower”).
Lo schema di decreto legislativo, il cui testo è stato pubblicato lunedì 12 dicembre, prevede tra le diverse misure:
- L'emissione di multe salate - fino a 50.000 euro - nei confronti dei datori di lavoro o superiori che mettono in atto delle misure ritorsive sui whistleblower, e che saranno emesse per opera dell'ANAC (Autorità Nazionale per l'Anticorruzione)
- L'obbligo di rispettare tempistiche prestabilite nella comunicazione con i whistleblower: 7 giorni di tempo per dare conferma della ricezione della segnalazione e 90 giorni per comunicare l'esito della stessa


- L'estensione dell'ambito soggettivo dei segnalanti, che possono essere (oltre che dipendenti dell'organizzazione) anche collaboratori, consulenti, volontari o tirocinanti, dipendenti di fornitori, clienti, partner ecc.
- L'ampliamento di quelle che vengono considerate delle ritorsioni nei confronti dei whistleblower, che comprendono (oltre al licenziamento, il demansionamento o la decurtazione dello stipendio) anche le discriminazioni e i danni reputazionali, in particolare tramite social media


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